Art.64 - Le visite guidate ed i viaggi d’istruzione rappresentano un momento educativo importante di tutta la comunità-scuola, pertanto gli organizzatori dovranno tener conto, oltre alle disposizioni ministeriali sull’argomento, degli elementi seguenti:
1. la programmazione culturale dovrà essere seriamente motivata ed adeguata al livello di preparazione delle classi;
2. i costi dovranno essere contenuti al fine di permettere la partecipazione a tutta la classe. Il Consiglio d’Istituto, sentito il parere del collegio dei docenti, può limitare la durata e la percorrenza del viaggio al fine di ridurre i costi e consentire così la più ampia partecipazione possibile;
3. il numero dei giorni occupati dal viaggio di istruzione dovrà essere conforme alle disposizioni ministeriali, secondo quanto stabilito dal calendario scolastico di ogni anno e dalle disposizioni della sovrintendenza scolastica regionale, e deliberato dal Consiglio d’Istituto.
4. i docenti accompagnatori dovranno essere in numero adeguato (almeno 1 ogni 15 alunni) per garantire serietà organizzativa e realizzazione soddisfacente degli obiettivi prefissati. Ovviamente dovranno accompagnare gli studenti docenti della stessa classe (salvo casi eccezionali). Essi dovranno assicurare la costante ed assidua vigilanza degli alunni.
5. anche le visite guidate, che dovrebbero essere programmate per tutte le classi, da compiere entro una sola giornata devono essere motivate e seguire i criteri sopra esposti. La programmazione della visita o del viaggio deve essere effettuata in stretta collaborazione fra studenti e accompagnatori (almeno 1 ogni 15 alunni), che dovranno pure sottoscrivere la domanda di cui all’art.65. La partecipazione deve comprendere almeno i 3/5 degli studenti della classe.
Art.65 - Le domande per le visite guidate ed i viaggi d’istruzione devono essere presentate al Consiglio d’Istituto con congruo anticipo, corredate da un programma di massima e da un preventivo di spesa. Il programma dovrà essere dettagliato e tale da giustificare le finalità educative e culturali della visita o del viaggio.
I viaggi all’estero sono regolati dalle relative disposizioni ministeriali.
L’onere di spesa ricade sui partecipanti salvo la possibilità della scuola di coprire parte dei costi, entro la disponibilità di bilancio, su delibera del Consiglio d’Istituto.
I viaggi d’istruzione e a carattere sportivo non possono svolgersi nei 30 giorni che precedono la fine delle lezioni, ai sensi delle disposizioni di legge, salvo particolari deroghe previste dalla normativa.
Art.66 - Ottenuta l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto gli studenti dovranno presentare l’autorizzazione sottoscritta dai genitori. Durante il viaggio il loro comportamento sarà tale da non turbare minimamente il buon andamento del viaggio stesso; in caso contrario sarà cura dei genitori provvedere, su richiesta dei docenti accompagnatori e, a proprie spese, al rientro anticipato del proprio figlio il quale in tal caso potrà anche essere sottoposto ai provvedimenti disciplinari previsti dal presente regolamento.
Art.67 - La presentazione delle richieste da parte dei docenti interessati o del Consiglio di classe deve essere motivata a livello didattico ed articolata a livello organizzativo, come precisato negli articoli precedenti.
I promotori della visita o i docenti esperti delle materie a vantaggio delle quali si svolge la visita medesima cureranno la preparazione, sul piano didattico e culturale, degli alunni, in modo da metterli nelle condizioni migliori per fruire dell’iniziativa (tenendo apposite lezioni, promuovendo ricerche, elaborando questionari, ecc.) anche ove possibile a livello interdisciplinare. .
Sarà loro cura guidare gli studenti nella compilazione di resoconti, relazioni o altri lavori sulle esperienze compiute e le competenze acquisite.
Entro un mese dalla conclusione del viaggio stesso, le classi che l’hanno effettuata presenteranno una breve relazione al Consiglio d’Istituto sui risultati raggiunti, con eventuali proposte migliorative.
Art.68 - Gli scambi culturali con istituzioni scolastiche all’estero si effettuano nel rispetto, della normativa vigente.
Art.69 - Le altre iniziative culturali che affiancano l’attività didattica (conferenze, seminari, dibattiti, ecc.) sono deliberate dal Consiglio d’Istituto ove comportino un onere finanziario in caso contrario è sufficiente l’approvazione della Presidenza, su proposta del docente, dei Consigli di classe, ovvero del Collegio dei docenti, a seconda dell’ambito di coinvolgimento.
In ogni caso è opportuno che il Consiglio d’Istituto deliberi preventivamente una programmazione annuale di massima di tutte le attività, in armonia con il Piano di Offerta forrnativa d’Istituto deliberato dal Collegio dei docenti.
Art.70 - Per qualsiasi aggiunta, emendamento o comunque variazioni del presente regolamento si richiede il voto dei due terzi dei membri del Consiglio d’Istituto.
Si intendono integrate nel presente regolamento tutte le disposizioni di legge che possano essere emanate dopo la pubblicazione dello stesso.
Ove non contrastino con quanto in esso contenuto, non richiedono il ricorso a procedure di modifica.
La Presidenza è tenuta ad adottare, nell’ambito delle proprie competenze, di anno in anno, quelle norme che riterrà necessarie per il migliore assetto e funzionamento della scuola, ed a darne la massima diffusione tramite circolari.
Per ogni altra materia che non sia stata citata nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge, con particolare riguardo alla C.M. 16.04.75 n.105 (Regolamento tipo per il funzionamento degli istituti e scuole d’Istruzione secondaria e artistica). |