A) - SPAZI INTERNI ED ESTERNI, BIBLIOTECA, LABORATORI, PALESTRA, C.I.C.
Art.55 - Le strutture e le attrezzature della scuola sono beni di una comunità che ìnteragisce con la più vasta comunità sociale e civica e a nessuno, nè privati nè istituzioni o gruppi, è permesso, farne uso esclusivo.
Chiunque danneggi o non conservi con cura detto patrimonio è tenuto al risarcimento dei danni.
Quando l’entità dei danni sia considerevole e/o quando non possono essere individuati i responsabili, l’onere e le competenze del risarcimento saranno stabiliti dalla Giunta Esecutiva. E’ vietato scrivere sui muri e affiggere manifesti fuori dagli appositi spazi di cui all’art.56 del presente Regolamento.
Art.56 - Per consentire l’informazione all’interno della scuola appositi spazi di adeguate dimensioni e in numero sufficiente sono messi a disposizione delle varie componenti del Consiglio d’Istituto, previa intesa sulle modalità generali con le componenti stesse, e fatto salvo il diritto/dovere di autorizzazione da parte della Presidenza. A ciascuna componente spetta il compito di regolamentare tale utilizzo, facilitando peraltro la fruizione da parte di chiunque, nell’ambito della scuola, vi abbia interesse.
Altre eventuali comunicazioni all’interno delle classi possono essere fatte previa autorizzazione da parte della Presidenza.
Per quanto riguarda in particolare gli spazi concessi agli studenti, si richiede che ogni cartello, comunicazione o altro, sia firmato dagli autori, che si assumono in tutto la responsabilità del contenuto, a qualunque titolo. La Presidenza può tuttavia vietare l’affissione quando ravvisi nel materiale da affiggere elementi contrari alla costituzione ovvero alle leggi dello Stato o comunque contrari ai principi etici.
Le comunicazioni, di qualunque genere siano, devono essere vistate dalla Presidenza prima dell’affissione.
Art.57 - Salvo che per esigenze amministrative, l’ingresso e a presenza nei locali della scuola di qualsiasi persona estranea alle componenti scolastiche saranno permessi solo se preventivamente autorizzati dalla Presidenza del Liceo o dal Consiglio d’Istituto. Il personale ausiliario è tenuto a vigilare per il rispetto del presente articolo.
Art.58 - Accesso alla biblioteca e funzionamento.
Il responsabile della biblioteca, affiancato da una commissione, provvede a:
1. facilitare l’accesso alla consultazione di tutte le componenti della scuola;
2. regolare il prestito e la consultazione, nonché a garantire nei limiti del possibile l’assistenza agli studenti nei locali medesimi;
3. coordinare le proposte di acquisti da parte di tutte le componenti scolastiche - ivi compresi gli studenti - in modo da aggiornare le dotazioni librarie e garantire le scelte nei vari settori culturali.
La delibera degli acquisti spetta al Consiglio d’Istituto, fatta salva la facoltà della Presidenza di effettuare gli acquisti ammessi dall’art.1 lett.c) del D.I. 28.05.1975.
Art.59 - Le attrezzature tecnico-scientifiche sono affidate ad insegnanti nominati dal Preside su designazione del collegio dei docenti. A tutti gli insegnanti specialisti compete la scelta e l’uso delle attrezzature stesse.
La delibera degli acquisti spetta al Consiglio d’Istituto, fatta salva la facoltà della Presidenza di effettuare gli acquisti ammessi dall’art.1 lett.c) del D.I.28.05.1975. Le attrezzature di cui al presente articolo sono accessibili agli studenti anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, sempre alla presenza di un docente, compatibilmente con la disponibilità di questi.
Art.60 - Della palestra è responsabile un insegnante nominato ogni anno dal Preside su designazione del collegio dei docenti. L’orario delle lezioni deve essere strutturato in modo da consentire a tutte le classi l’uso della palestra. Le proposte d’acquisto delle attrezzature sportive competono agli insegnanti di educazione fisica, sentite le esigenze espresse dagli studenti. La delibere degli acquisti spetta al Consiglio d’Istituto, fatta salva la facoltà della Presidenza di effettuare gli acquisti ammessi dall’art. 1 lett c) del D.I. 28.05.1975.
Art.61 – L’accesso degli studenti al C.I.C.(Centro di Informazione e Consulenza) previsto dalla L. 162/90 e l’attività degli operatori dallo stesso sono oggetto di programmazione nell’ambito del Piano di Offerta formativa d’Istituto, e sono regolamentati dalle norme annualmente stabilite dal collegio dei docenti.
Art.62 - Gli studenti non possono sostare negli spazi esterni nel corso delle lezioni, se non sotto la vigilanza di personale della scuola, docente o non docente, e per motivi inerenti all’attività didattica. L’uso del telefono a gettoni durante le ore di lezione è consentito agli studenti solo su autorizzazione della Presidenza o del personale docente e sotto il controllo del personale ausiliario.
Art.63 - Al termine delle lezioni l’uscita delle classi avviene secondo il piano d’evacuazione approntato dalla Commissione addetta alla protezione civile.
La Presidenza si riserva il diritto di sciogliere le classi prima dell’orario prefissato, ovvero di ritardarne l’ingresso, previa comunicazione alle famiglie, nei casi in cui motivi di forza maggiore non consentano il regolare svolgimento delle lezioni né l’assistenza di altri docenti nella scuola. |