A) - REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Art.1 - La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, indetta dal Preside e comportante d’ordinario l’elezione del Presidente, è presieduta dal Preside. Dopo l’elezione del Presidente, il Consiglio elegge il Vice-Presidente, entrambi gli eletti appartengono ai rappresentanti della componente genitori, successivamente si passa all’elezione dei componenti della Giunta Esecutiva.
Art.2 - Di norma il Consiglio d’Istituto si riunisce in via ordinaria una volta al mese per trattare e deliberare secondo il disposto del D.P.R. 416/74, art.6 e su ogni altra questione di sua competenza, durante il periodo delle lezioni, in date che sono stabilite dal Presidente.
In via ordinaria si riunisce:
a) per richiesta della Giunta Esecutiva o del suo Presidente
b) per richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti (arrotondato per eccesso)
c) per iniziativa del Presidente, in presenza di occorrenze urgenti ed eccezionali.
Le adunanze di cui ai punti a) e b) sono convocate non oltre Il 12° giorno della richiesta.
Art.3 - Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica (D.P.R. 416/74, art.28). Di norma le adunanze si tengono in ore diurne non coincidenti con l’orario di lezione, in giornate non festive; le sedute durano al massimo 3 ore: eventuale eccezione può essere disposta dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Art.4 - Il Consiglio d’Istituto, prende le sue decisioni collegialmente. Gli interventi alla discussione sono coordinati dal Presidente, secondo le richieste poste dai consiglieri per alzata di mano.
Le proposte di deliberazione sono votate per alzata di mano e sono approvate a maggioranza di voti espressi; le assenze e le astensioni dal voto si intendono escluse dal conteggio per il calcolo della maggioranza.
Le decisioni che rivestono carattere personale nei confronti dei componenti il Consiglio d’Istituto o riguardano l’attribuzione di cariche in seno al Consiglio o alla Giunta Esecutiva sono prese con voto segreto.
Art.5 - Il Presidente convoca il Consiglio per iscritto, con recapito di preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi eccezionali. L’avviso di convocazione informa contestualmente sull’ordine del giorno predisposto dalla Giunta esecutiva.
Ogni consigliere può proporre argomenti per l’ordine del giorno di successive adunanze. Le proposte, coordinate dalla Giunta esecutiva, sono inserite nei successivi ordini del giorno, rispettandosi l’ordine cronologico di presentazione, salve le eccezioni per carattere di urgenza. In qualsiasi adunanza del Consiglio la trattazione di argomenti non inseriti nell’ordine del giorno, è ammessa se approvata dal Consiglio all’unanimità.
Inoltre il Consiglio, può eventualmente modificare la successione dei punti all’ordine del giorno, a maggioranza dei presenti, all’inizio della seduta.
Art.6 - Nei 3 giorni precedenti la riunione del Consiglio, durante l’orario di Segreteria, i membri possono prendere visione della documentazione e degli atti relativi alla riunione stessa ed, inoltre, della eventuale nuova normativa e delle circolari nel frattempo emanate.
Art.7 - In assenza del Presidente, il Vice-Presidente ne assume tutte le funzioni. Quando il Presidente cessi dalle funzioni per dimissioni o per perdita dei requisiti, il Vice-Presidente convoca il Consiglio e presiede la riunione per l’elezione del nuovo Presidente. In caso di contemporanea vacanza della carica di Presidente e Vice-Presidente ne assume le funzioni il Preside.
Art.8 - La verbalizzazione delle adunanze è affidata al Segretario del Consiglio, nominato dal Presidente (D.P.R. 416/74,art.5). Il verbale riferisce sugli argomenti trattati, sulla discussione e sulle conseguenti decisioni in modo sintetico ma esauriente. Ogni membro ha diritto di far porre a verbale le proprie dichiarazioni testuali.
Art.9 - La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto (D.P.R. 416/74, art.27) si realizza in primo luogo con l’affissione (nell’apposito albo d’Istituto) del testo integrale sottoscritto dal segretario verbalizzante, delle deliberazioni prese dal Consiglio.
L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di 10 giorni dalla relativa adunanza ed ha la durata di almeno 10 giorni.
Durante questo periodo di affissione, il verbale dell’adunanza, l’eventuale documentazione e gli eventuali atti scritti preparatori sono nell’ufficio di segreteria a disposizione di chiunque voglia consultarli secondo la legge n.241/90.
Art.10 - A norma della legge 11.10.1997 n.748, alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo Consiglio e i membri del Consiglio di circoscrizione di cui alla legge 8/4/1976 n.278.
Il titolo di elettore è accertato a mezzo documento di identità: l’ammissione degli stessi, quanto al numero, è subordinata alla capienza dei locali. Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
Per il mantenimento dell’ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio comunale. Qualora il. comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
Art.11 - Quando la materia trattata all’o.d.g. lo richieda, il Consiglio può decidere di invitare alle proprie riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, esperti qualificati sull’argomento da trattare, al fine di approfondire l’esame dei problemi.
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