(emanato ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 24 giugno 1998 N.249)
Art.42 - I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
Art.43 - La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
Art.44 - In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
Art.45 - Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
Art.46 - Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per più di cinque giorni sono sempre adottati da un organo collegiale.
Art.47 - Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
Art.48 - Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
Art.49 - L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto dell’art.48.
Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali e la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
SANZIONI DISCIPLINARI
Art.50 – Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, ed offendano la disciplina, il decoro, la morale, anche fuori della scuola, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le punizioni disciplinari riportate negli schemi seguenti.
Art.51 - Per le sanzioni più gravi non contemplate nel presente regolamento si rimanda all’art. 32-9 del D. Legislativo 16 Aprile ‘94 n°297 ed all’art. 19 del R.D. 4 Maggio 1925 N.653.
Contro le sanzioni disciplinari previste dall’art.50 lettere a,b e c è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’apposito organo di garanzia di cui ai successivi artt.52 e 53.
1. L’organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
2. Il dirigente dell’amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o di chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal Consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell’amministrazione scolastica periferica.
3. I regolamenti d’Istituto e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
4. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all’atto dell’iscrizione.
Art.52 - POTERI DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA
1. Ai sensi dell’art. 5, co.2, D.P.R. 24 giugno 1993, N.249, è istituita una commissione di garanzia interna alla istituzione scolastica.
2. La Commissione di garanzia delibera sui reclami avverso l’irrogazione delle sanzioni non adottate da organi collegiali e decide sui conflitti in merito all’applicazione dello statuto degli studenti e delle studentesse, approvato con D.P.R. 24 giugno 1998, N.249, del regolamento d’Istituto e della carta dei servizi scolastici.
3. E’ fatta salva la competenza del Consiglio di classe in materia disciplinare di cui all’art. 328, commi 2 e 4, D.Lgs 16 aprile 1994, n.297.
Art.53 - COMPOSIZIONE E DESIGNAZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA
1. La Commissione è composta dai seguenti componenti effettivi: dal Preside che la presiede, da tre professori designati dal collegio dei docenti, da due alunni designati dall’assemblea dei rappresentanti di classe e da un genitore designato dall’assemblea dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. Contestualmente ai membri effettivi vengono designati membri supplenti che sostituiranno i membri effettivi della medesima componente in caso di assenza o impedimento.
2. I membri durano in carica un anno e comunque fino all’insediamento dei nuovi organi dai quali erano stati designati.
3. I membri della Commissione decadono al momento in cui, per qualsiasi motivo, cessano di far parte della Scuola.
4. In caso di decadenza si provvederà al più presto alla sostituzione dei membri decaduti.
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un docente indicato dal Presidente.
6. La Commissione funziona da organo perfetto e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 54 - FUNZIONAMENTO
1. La Commissione è convocata dal Presidente entro otto giorni dal deposito nella segreteria della Scuola di un ricorso ai sensi del superiore art.52.
2. L’avviso di convocazione è comunicato agli interessati mediante affissione all’albo della Scuola e lettera personale almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione.
3. Durante la seduta della Commissione il ricorrente può essere presente e, se ne fa richiesta, deve essere sentito per esporre le proprie ragioni.
4. Copia della deliberazione della Commissione di garanzia sarà affissa all’albo entro otto giorni dalla seduta e della decisione si farà menzione nel registro della classe frequentata dall’alunno ricorrente.